Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. ( Parere ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge del 29 Dicembre 2000, n.422 ) ( Trasmesso dalla Presidenza del Senato il 23 Novembre 2001 )
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La direttiva 99/44/CE è finalizzata a garantire un livello piu’ elevato di tutela del consumatore per assicurare la conformità dei beni dal medesimo acquistati al contratto concluso con il venditore. Tale direttiva , ai sensi dell’art. 1della legge 29 Dicembre 2000 n. 422, legge comunitaria 2000 deve essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 13 Gennaio 2002, termine pressocchè coincidente con quello del 1° Gennaio 2002, assegnato agli Stati membri della direttiva medesima. La delega conferita dal Parlamento al Governo non ha all’uopo fissato alcun criterio . In considerazione di quanto sopra e della portata settoriale della disciplina, non è stato effettuato alcun intervento di modifica dell’istituto della vendita disciplinato dal codice civile, ma si è proceduto , come peraltro consente la legge comunitaria , ad inserire nel testo disposizioni di coordinamento con altre norme del codice civile , con particolare riguardo alle disposizioni sulle clausole vessatorie , nonché nuove previsioni che rafforzano la tutela del consumatore , come ad esempio , la possibilità di rivolgersi ad un terzo autorizzato ove il venditore non effettui , senza giustificato motivo , entro un termine congruo , la riparazione o sostituzione del bene di consumo non conforme . Tale disposizione , non è infatti prevista dalla direttiva , il cui impianto minimo è stato , di conseguenza , esteso , come è anche avvenuto con la previsione che , ove il consumatore sia stato convenuto per l’adempimento del contratto , egli possa ugualmente avvalersi dei diritti previsti dal decreto , purchè abbia assolto all’onere della tempestiva denuncia del difetto di conformità . In relazione all’articolo si segnala che :
L’ Art. 1 stabilisce l’ambito di applicazione della disciplina , che si applica non solo alla vendita , ma anche ai contratti di somministrazione , di appalto , di opera , di permuta , quando detti contratti abbiano per oggetto beni di consumo . Il citato articolo reca inoltre tutte le definizioni necessarie per delimitare la disciplina , ossia quelle di consumatore , di bene di consumo , di venditore , di produttore , di garanzia convenzionale ulteriore . In particolare , agli indicati effetti , il venditore viene inteso come chiunque utilizzi, a scopo professionale o imprenditoriale , uno degli indicati contratti . Il comma 3 prevede che le disposizioni trovano applicazioni anche per i beni usati , con la precisazione che la valutazione del difetto deve essere operata tenendo conto dell’usura del bene in rapporto al periodo di utilizzo .
L’ Art. 2 indica le qualità che i beni di consumo devono possedere per essere ritenuti conformi al contratto , anche con riferimento alle eventuali dichiarazioni pubblicitarie e alle istruzione per la installazione del bene , ed altresì con riferimento ad usi particolari manifestati dal consumatore ed accettati , anche per fatti concludenti , dal venditore .
L’ Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest’ultimo . In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .
L’ Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .
L’ Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell’ art. n. 1495 del c.c. si prevede che l’onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L’azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l’esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.
L’ Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .
L’ Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Per i beni usati , l’arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno . Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l’applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l’effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro .
L’ Art. 8 chiarisce che l’esercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dell’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
L’ Art. 9 reca la disciplina transitoria . La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni .
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e allegato B ; Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ; Vista l’ art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri , della Giustizia , dell’ Economia e delle Finanze ;
Emana il seguente decreto legislativo :
Art. 1 ( Ambito di applicazioni e definizioni )
1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre . 2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per : a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei contratti di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ; b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l’acqua e il gas , quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ; l’energia elettrica ; c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ; d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , l’importatore del bene di consumo nel territorio dell’ Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ; e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità ; f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita .
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .
Art. 2 ( Conformità al Contratto )
1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze : a) Sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ; b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello ; c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità e sull’etichettatura ; d) Sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti . 3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della conclusione del contratto , il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore . 4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando : a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza ; b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione . 5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione fà parte del contratto di vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità . Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito per essere installato dal consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione .
Art.3 ( Diritti del Consumatore )
1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene . 2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino , senza spese , della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma 3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9 e 10 . 3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro . 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro , tenendo conto : a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ; b) dell’entità del difetto di conformità ; c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore . 5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta notizia al venditore . 6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene . 7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per la mano d’opera e i materiali . 8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto : a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose ; b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ; c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti al consumatore.
9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione si tiene conto dell’uso del bene . 10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile , con i seguenti effetti : a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .
11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .
Art. 4 ( Diritto di Regresso )
1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire , entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato .
Art. 5 ( Termini )
1. Il venditore è responsabile , a norma dell’art. 3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene . 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 3 , comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato . 3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto con l’esecuzione del contratto , può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’art. 3 , comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .
Art. 6 ( Garanzia Convenzionale )
1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità . 2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare : a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti ; b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia , nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta . 3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile . 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell’ Unione Europea . 5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione .
Art.7 ( Carattere imperativo delle disposizioni )
1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice . 2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’ art. 5 , comma 1 , ma non inferiore ad un anno . 3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario , abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell’ Unione Europea .
Art. 8 ( Cumulabilità dei diritti )
1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in base all’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale . 2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .
Art. 9 ( Norme Transitorie )
1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all’art. 6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto .
Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . L’ Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest’ultimo . In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .
1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire , entro un anno dall’esecuzione della prestazione , in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato .
1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità . 2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare : a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti ; b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia , nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta .
3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile . 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell’ Unione Europea . 5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione .
1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all’art. 6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto . Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .